A chi è rivolto
1) Se il bambino è nato da genitori regolarmente sposati o viene riconosciuto da uno solo dei genitori la denuncia di nascita deve essere presentata:
(a) da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto;
(b) da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto;
(c) da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto
2) Se il bambino è nato da genitori non sposati la denuncia di nascita deve essere presentata:
(a) da entrambi i genitori congiuntamente davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto;
(b) da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto;(c) da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto
Descrizione
E' la denuncia obbligatoria per legge, della Dichiarazione di nascita di ogni nuovo nato, per l'iscrizione dello stesso nel registro comunale dello stato civile.
Come fare
1) Prericonoscimento: E' possibile prericonoscere il figlio naturale nascituro da parte della sola madre o da parte di entrambi i genitori, previa esibizione del certificato di gravidanza e previo appuntamento.
Il prericonoscimento non può essere effettuato dal solo padre.
2) Denuncia di nascita resa dopo i 10 giorni: Se la denuncia di nascita viene resa dopo i 10 giorni, non si paga nessuna multa, ma l'atto così formato dovrà, a richiesta dell'ufficio, essere convalidato con sentenza del tribunale.
Fino all'emissione di tale sentenza l'ufficio non può rilasciare alcun tipo di certificato relativo al minore.
3) Genitori Stranieri senza residenza italiana: Devono effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.
4) Bambini nati morti Se il bambino è nato morto prima delle 28 settimane di gestazione viene considerato aborto e i genitori non devono fare alcuna denuncia allo stato civile.
L'eventuale autorizzazione al seppellimento del feto dovrà essere richiesta alla ASL competente in relazione al luogo del parto. Dopo le 28 settimane di gestazione il dichiarante, oltre all'attestazione di parto, dovrà esibire il certificato necroscopico (avviso di morte) rilasciato dall'Ospedale o, se la nascita avviene in una clinica privata o a domicilio, dal medico necroscopico dell' ASL competente in relazione al luogo del parto. Si formerà il solo atto di nascita e l' ufficio di stato civile rilascerà il permesso di seppellimento.
Se il bambino nasce vivo e poi muore (anche prima delle 28 settimane di gestazione) sarà necessario formare sia l'atto di nascita che quello di morte con la procedura predetta (esibizione dell'attestazione di parto, avviso di morte e autorizzazione al seppellimento).
5) Nascita Non assitita: E' possibile denunciare la nascita con una dichiarazione sostitutiva nel caso la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario ed il dichiarante sia impossibilitato ad esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto.
Cosa serve
La Denuncia va fatta oralmente e senza senza bisogno di testimoni.
Nel caso di denuncia di nascita presentata al Direttore Sanitario non è necessaria alcuna formalità.
Nel caso di denuncia presentata all'Ufficiale di Stato Civile occorre presentarsi con un documento di riconoscimento valido e l'attestazione di parto rilasciata dal medico.
Se uno dei genitori è minore di 16 anni deve aver ottenuto l'autorizzazione del tribunale.
Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 52/2016 della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016, dal 29 dicembre 2016 si abrogano tutte le norme che non consentano, in caso di concorde volontà dei genitori, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.
Pertanto per i nati dopo il 29/12/2016 è possibile, all’atto della dichiarazione di nascita (resa presso la Direzione Sanitaria entro 3 giorni dall’evento, ovvero al comune di nascita o al comune di residenza di uno dei due genitori entro 10 giorni dall’evento), in presenza di conforme e condivisa volontà dei genitori, attribuire al neonato il cognome paterno seguito da quello materno, o di scegliere il cognome che si vuole attribuire al neonato.
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
La Denuncia va eseguita entro 10 giorni dalla nascita se viene presentata ai Comuni e entro 3 giorni se viene presentata presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita.
In questo caso sarà cura del Direttore Sanitario trasmetterla al Comune nei 10 giorni successivi.
Prericonoscimento: immediato all'appuntamento.
Quanto costa
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Condizioni di servizio
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi Demografici del Comune di Gattinara
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 tel. 0163/824303
Responsabili procedimento:
Pezzolato Elisa – Ufficiale di Stato Civile - mail: anagrafe@comune.gattinara.vc.it oppure anagrafe.gattinara@pec.it tel. 0163 824382
In caso di inerzia del Responsabile, il potere sostitutivo è affidato al Segretario Comunale Dott. Armando Passaro
mail: segretario@comune.gattinara.vc.it tel. 0163 824392
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 17/02/2025