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Per i trasporti funebri fuori del territorio nazionale occorre il "Passaporto mortuario".

Rilascio
Il Passaporto mortuario è il documento che deve accompagnare obbligatoriamente un feretro oltre il territorio nazionale.


A chi è rivolto

A tutti

Descrizione

Per i trasporti funebri fuori del territorio nazionale occorre il "Passaporto mortuario".

Rilascio
Il Passaporto mortuario è il documento che deve accompagnare obbligatoriamente un feretro oltre il territorio nazionale.

Come fare

Esso viene rilasciato dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso, su istanza dei parenti del defunto o di persona o ditta da questi incaricata (ATTENZIONE: con D.P.C.M. 26.05.2000 la competenza al rilascio di autorizzazioni in materia di polizia mortuaria, contemplata dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è stata trasferita dal Prefetto ai Sindaci).

Sia l'istanza che il passaporto sono soggetti ad imposta di bollo.

Cosa serve

Autorizzazione al trasporto se il trasporto è diretto in Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 Febbraio 1937 (Italia - Germania - Belgio - Cile - Egitto - Portogallo - Francia - Svizzera - Repubblica Ceca - Slovacchia - Turchia - Austria - Rep. democratica del Congo - Messico - Romania) la documentazione da predisporre è la seguente:
istanza (in bollo) al Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso
permesso di seppellimento rilasciato dal Comune in cui è avvenuto il decesso;
estratto dell'atto di morte;
certificato dell'Azienda Sanitaria Locale attestante che la salma è stata sottoposta a trattamento antiputrefattivo,
che l'incassatura della salma è stata effettuata a norma di legge artt. 30 e 32 del DPR 10.9.1990 n.285/90,
che il decesso non è avvenuto per malattia infettiva.

Passaporto mortuario paesi non aderenti convenzione di Berlino

Se il trasporto è diretto in Paesi non aderenti alla predetta Convenzione di Berlino la documentazione da predisporre è la seguente:
istanza (in bollo) al Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso
permesso di seppellimento rilasciato dal Comune in cui è avvenuto il decesso;
estratto dell'atto di morte;
certificato dell'Azienda Sanitaria Locale attestante:che la salma è stata sottoposta a trattamento antiputrefattivo,
che l'incassatura della salma è stata effettuata a norma di legge artt.30 e 32 del DPR 10.9.1990 n.285/90,
che il decesso non è avvenuto per malattia infettiva;
nulla osta all'ingresso della salma nel paese estero di destinazione, rilasciato dall'Autorità consolare straniera in Italia su istanza dei parenti del defunto o di persona o ditta da essi incaricata;
passaporto mortuario;
comunicazione di rilascio del passaporto alla Prefettura di frontiera attraverso cui in feretro esce dal territorio nazionale.
Sia l'istanza che il passaporto sono soggetti ad imposta di bollo.

Introduzione di salme da stati esteri in comuni della provincia

Richiesta presentata dall'Autorità diplomatica italiana presente nel paese dov'è avvenuto il decesso.

Cosa si ottiene

Autorizzazione al trasporto e passaporto mortuario necessario al trasporto di salma o resti mortali all'estero. 
Autorizzazione all'entrata di salma o resi mortali dall'estero.

Tempi e scadenze

La richiesta viene avanzata insieme alla Denuncia di morte come avviene per i trasporti funebri interni.

Quanto costa

Due marche da bollo da euro 16 cad.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

  • R.D. 27/7/1934 n. 1265: Testo Unico Leggi sanitarie;
  • R.D.1/7/1937 n.1379: Convenzione di Berlino del 10/02/1937 (Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Turchia, Egitto, Repubblica Democratica del Congo, Messico e Svizzera);
  • R.D. 16/6/1938 n.1055 Convenzione del 28.4.1938 con Città del Vaticano;
  • DPR 10.9/1990 n. 285 – Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (artt. 30 e 32 del DPR 285/90 e, in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche artt. 18 e 25 dello stesso DPR);
  • Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;
  • DPR 3.11.2000 n. 396 – Nuovo Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento di Stato Civile (Artt. 73 e segg);

Condizioni di servizio

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi Demografici del Comune di Gattinara
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 tel. 0163/824303

Responsabili procedimento:
Pezzolato Elisa – Ufficiale di Stato Civile - mail: anagrafe@comune.gattinara.vc.it oppure anagrafe.gattinara@pec.it tel. 0163 824382
In caso di inerzia del Responsabile, il potere sostitutivo è affidato al Segretario Comunale Dott. Armando Passaro
mail: segretario@comune.gattinara.vc.it  tel. 0163 824392

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 17/02/2025


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